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Regesto

Art. 52 e art. 56a cpv. 1 LPP (nella loro versione in vigore fino a fine 2004); art. 169 cpv. 1 CO; effetto di dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione rilasciate successivamente alla cessione dei diritti fondati sull'art. 52 LPP; prescrizione delle pretese risarcitorie e di regresso del fondo di garanzia (art. 56a cpv. 1 LPP).
Colui che acquisisce mediante cessione i diritti fondati sull'art. 52 LPP, può prevalersi di una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione rilasciata dal debitore al creditore originario (consid. 4.4). Le rispettive dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione non hanno nessun effetto sui diritti secondo l'art. 56a cpv. 1 LPP (consid. 5.2).
La legge non disciplina la questione del termine entro il quale il fondo di garanzia deve far valere giudizialmente le pretese risarcitorie e di regresso (art. 56a cpv. 1 LPP). Questa lacuna propria (consid. 5.3) deve essere colmata nel senso che - in analogia all'art. 52 cpv. 3 LAVS - si applica un termine di prescrizione di cinque anni a partire dai versamenti operati dal fondo di garanzia (consid. 5.5). Lasciato indeciso il tema di sapere se il termine inizia a decorrere con ogni singolo versamento oppure, complessivamente, con l'ultimo pagamento effettuato dal fondo di garanzia (consid. 5.6).

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Referenzen

Artikel: Art. 52 e art. 56a cpv. 1 LPP, art. 56a cpv. 1 LPP, art. 169 cpv. 1 CO, art. 52 cpv. 3 LAVS