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Regesto

Art. 29a Cost.; art. 17 cpv. 4 dell'ordinanza della Città di Zurigo del 6 febbraio 2002 sul rapporto di lavoro del personale cittadino; § 27a cpv. 1 in combinazione con il § 63 cpv. 3 della legge del cantone di Zurigo del 24 maggio 1959 sulla procedura amministrativa; ingiunzione della Corte cantonale al mantenimento del posto di lavoro di una dipendente licenziata illecitamente.
In ossequio alla garanzia della via giudiziaria a norma dell'art. 29a Cost. il potere cognitivo del Tribunale amministrativo del Canton Zurigo si estende - contrariamente alle disposizioni della legge cantonale sulla procedura amministrativa - anche all'ingiunzione del mantenimento del posto di lavoro di una dipendente licenziata illecitamente, poiché secondo il diritto comunale esiste un diritto giustiziabile in tal senso (consid. 5.3.2).

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Artikel: Art. 29a Cost.