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Regesto

Imposta federale diretta/imposte cantonali e comunali; aspetti procedurali e materiali in relazione a riprese sul reddito imponibile.
I. PROCEDURA
Procedura d'inchiesta della DAPI giusta gli art. 190 segg. LIFD e gli art. 19- 50 DPA: caratteristiche e svolgimento (consid. 2.1 e 2.2); sovrapposizioni inevitabili, conciliabili con l'art. 6 CEDU, tra procedura penale e procedura di tassazione (consid. 2.3).
Diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.): consultazione degli atti; confronti; domande ai testimoni a carico; assunzione delle prove (consid. 3).
II. IMPOSTA FEDERALE DIRETTA
Prestazioni valutabili in denaro: accertamento dei fatti e apprezzamento delle prove da parte dell'istanza precedente (consid. 5); reddito imponibile ripreso in applicazione dell'art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD in ragione di un acquisto puramente fiduciario di una partecipazione di valore solo parziale (consid. 6.1 e 6.2); presunti interessi su un prestito fittizio quali spese non giustificate dall'uso commerciale (consid. 6.3); nessuna compensazione con un preteso apporto dissimulato di capitale (consid.6.4); estensione della necessità di ammortamento su un prestito effettivamente accordato, ma il cui valore è solo parziale (consid. 6.5).
Momento della realizzazione del reddito imponibile secondo il cosiddetto "Soll-Methode" (consid. 7).
Reddito imponibile a titolo di incremento della sostanza o rimborso di un prestito? Ripartizione dell'onere della prova (consid. 8.2 e 8.3); ripresa sul reddito quando il rimborso di capitale di terzi fatto valere, destinato a diminuire l'imposizione, è ricondotto a un finanziamento da parte di terzi che appare come inverosimile e che, in ragione di una violazione del dovere legale di collaborazione, non si lascia provare (consid. 8.4).
III. IMPOSTE CANTONALI E COMUNALI
Estensione da 10 a 15 anni del termine di prescrizione assoluta prevista dal diritto cantonale quale caso di retroattività impropria ammissibile (consid. 9.2.1); nessuna legge d'eccezione (consid. 9.2.2).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 19- 50 DPA, art. 6 CEDU, art. 29 cpv. 2 Cost.