96 I 462
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Urteilskopf
96 I 462
72. Sentenza del 7 ottobre 1970 nella causa Wella AG contro Istituto Biochimico IBSA SA.
Regeste
Staatsrechtliche Beschwerde gegen einen Beweisbeschluss. Art. 87 OG.
1. Das Bundesgericht verzichtet auf das Erfordernis des nicht wiedergutzumachenden Nachteils (Art. 87 OG), wenn mit der Beschwerde neben Verletzung des Art. 4 BV eine andere Verfassungsverletzung geltend gemacht wird, für welche die Beschränkung des Art. 87 OG nicht gilt (Erw. 2).
2. Der Betroffene ist erst dann legitimiert, einen Beweisbeschluss im Zivilprozess mit staatsrechtlicher Beschwerde anzufechten, wenn die letzte kantonale Instanz den Endentscheid gefällt hat; unterliegt dieser der Berufung, so ist die Beschwerde auch dann zulässig, wenn er zugunsten des Beschwerdeführers lautet (Erw. 3).
A.- Mediante petizione del 19 agosto 1968 la Wella AG, con sede a Darmstadt (Germania occidentale), ha convenuto davanti al Tribunale di appello del Cantone Ticino l'Istituto biochimico IBSA, società anonoma con sede a Massagno. L'attrice chiedeva la radiazione di un marchio depositato da quest'ultima ditta, e l'emanazione di un divieto d'uso ulteriore.
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All'udienza di interrogatorio dell'8 maggio 1969 la Wella AG ha chiesto al Tribunale di richiamare dalla Procura pubblica sottocenerina l'incarto di un procedimento penale promosso nel luglio 1965 dalla ditta Schwarzkopf AG contro il dott. Vero Castelli, per i titoli di violazione di marchio e concorrenza sleale. Poichè la convenuta si era opposta a tale edizione, la Wella AG ripropose la domanda di richiamo dell'incarto con petizione incidentale del 22 luglio 1969.
B.- La Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, mediante sentenza del 5 maggio 1970, ha respinto la petizione incidentale. Essa ha ritenuto applicabile in concreto l'art. 187 CPC ticinese, secondo cui "le pubbliche autorità e i funzionari possono essere tenuti alla produzione di quegli atti che le parti non hanno potuto ottenere in originale o in copia"; tuttavia, ha negato l'esistenza, nella fattispecie, di un evidente interesse processuale alla richiamata edizione.
C.- La Wella AG impugna questo giudizio mediante un tempestivo ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione dell'art. 4 CF e dell'art. 2 disp. trans. CF. Essa rimprovera, in sostanza, alla Corte cantonale di averle arbitrariamente precluso una prova necessaria alla realizzazione di un diritto concessole dalla legge federale. Chiede, concludendo, di annullare la sentenza impugnata e di ordinare alla Corte cantonale di ammettere il richiamo del noto incarto penale.
D.- L'intimata propone la reiezione del ricorso. La Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino non ha presentato osservazioni.
Considerando in diritto:
1. Le decisioni con cui il giudice, in una causa civile, si pronuncia in merito all'edizione di atti o documenti da terzi, quand'anche siano fondate su di un disposto del diritto civile, non concernono un procedimento civile a'sensi degli art. 43 e segg. e 68 e segg. OG. Esse costituiscono decisioni di natura processuale, non impugnabili con il ricorso per riforma o con il ricorso per nullità, ma soltanto con il ricorso di diritto pubblico (RU 93 II 62/63 e la giurisprudenza anteriore ivi citata).
2. Il giudizio impugnato, che concerne le prove, non pone fine al litigio: esso costituisce una decisione incidentale a'sensi dell'art. 87 OG, ed è impugnabile con il ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF solo se ne derivi al ricorrente un danno irreparabile. Il Tribunale federale rinuncia tuttavia
BGE 96 I 462 S. 464
a questo requisito, proprio al ricorso per arbitrio, quando nel gravame è fatta valere la violazione di un altro diritto costituzionale, per il quale la limitazione d'impugnabilità posta dall'art. 87 OG non si applica (RU 76 I 393, 95 I 443 consid. 1; v. inoltre le sentenze inedite del 13 dicembre 1967 in re Haenni, e del 10 dicembre 1968 in re Alpgenossenschaft Kerns). A tal fine, occorre però che la censura di violazione di quest'altro diritto costituzionale sia a sua volta ricevibile ed abbia una portata propria (cfr. la citata sentenza Haenni, consid. 1 in fine).La ricorrente invoca nel gravame la violazione del principio della forza derogatoria del diritto federale (art. 2 disp. trans. CF). Perchè codesto principio sia violato, occorre che il diritto cantonale contraddica il diritto federale, oppure che un cantone si sia arrogata una competenza riservata unicamente alla Confederazione (RU 93 I 518 consid. 3 e autori ivi citati). Ora, la ricorrente non sostiene affatto che l'art. 187 CPC ticinese, su cui la Corte cantonale si è fondata per respingere la domanda di edizione, impedisca di attuare il diritto federale. D'altronde, con ragione: chè questo disposto prescrive unicamente che le pubbliche autorità e i funzionari possono essere tenuti alla produzione di atti, cioè si limita ad istituire la competenza del giudice per ordinare tale richiamo. La ricorrente, in sostanza, si limita ad asserire che il giudice ha reso una decisione arbitraria. La censura di violazione del principio della forza derogatoria del diritto federale non ha, quindi, una portata propria, e coincide con la censura d'arbitrio.
3. In simili circostanze, il gravame interposto contro l'impugnata decisione sulle prove è ricevibile soltanto alla condizione che da essa derivi per la ricorrente un pregiudizio irreparabile.
a) Nelle sentenze pubblicate in RU 77 I 226 e segg. e 84 I 217 e segg., il Tribunale federale ha ritenuto che codesto requisito del danno irreparabile è adempiuto nei casi in cui la decisione incidentale sulle prove è emanata in una vertenza suscettibile di ricorso per riforma. In effetti - ha argomentato il Tribunale federale - se il ricorrente dovesse, in un simile caso, vincere il processo davanti all'ultima istanza cantonale, ma soccombere davanti al Tribunale federale adito con un ricorso per riforma proposto dalla controparte, gli sarebbe preclusa la possibilità di censurare, mediante un ricorso di diritto pubblico, la incostituzionalità del decreto interlocutorio emanato in applicazione
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del diritto cantonale di procedura (v. BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 355/56).Questa giurisprudenza è fondata sulla premessa secondo cui chi ha vinto una causa suscettibile di ricorso per riforma non può impugnare il giudizio favorevole, o i decreti interlocutori che l'hanno preceduto, con un ricorso di diritto pubblico fondato sulla violazione di norme cantonali di procedura. Sennonchè, in una successiva sentenza (pubblicata in RU 86 I 224 e segg.), il Tribunale federale, statuendo nell'ambito dell'art. 88 OG, ha riconosciuto l'interesse, e quindi anche la legittimazione, della parte vincente davanti alla giurisdizione cantonale, per impugnare la sentenza cantonale a lei favorevole, sostenendo che le è stata arbitrariamente rifiutata l'assunzione di determinate prove: e ciò, al fine di prevenire un successo del ricorso per riforma interposto dalla controparte davanti al Tribunale federale. La procedura da seguire in siffatto caso è indicata in RU 86 I 226 (v. pure RU 86 II 243 e segg.).
b) Le due suesposte motivazioni sono tra loro contraddittorie. Per la sicurezza del diritto, si impone di sciogliere questo contrasto. Il Tribunale federale dà la preferenza alla giurisprudenza consacrata in RU 86 I 224 e segg. Ora, se si ammette la possibilità di impugnare con un ricorso di diritto pubblico il giudizio definitivo favorevole, al fine di censurare l'arbitraria violazione di norme procedurali cantonali, e a solo scopo prudenziale, analoga facoltà deve essere riconosciuta quando la censurata violazione è contenuta non già nella sentenza definitiva, ma in una decisione incidentale che l'ha preceduta. Lo scopo dell'art. 87 OG non è infatti di precludere al ricorrente la possibilità di impugnare, in difetto di un danno irreparabile, il giudizio incidentale, ma di obbligarlo ad avvalersi del rimedio al momento in cui è emanata la decisione finale.
La soluzione di riconoscere all'interessato il diritto di impugnare, con il ricorso di diritto pubblico, un giudizio interlocutorio sulle prove solo quando l'autorità cantonale d'ultima istanza ha pronunciato la sentenza finale offre parecchi vantaggi. Innanzitutto, essa è conforme allo spirito dell'art. 87 OG, che intende alleggerire l'onere della Camera di diritto pubblico, impedendo ch'essa sia magari più volte obbligata a pronunciarsi sulle incidenze lungo l'iter di una causa civile. Inoltre, è spesso solo alla fine della vertenza che si possono valutare l'importanza e la portata di un giudizio incidentale: e può
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accadere che, conclusa la causa, si constati come essa non sia stata influenzata da quel giudizio e dalle sue conseguenze. La soluzione sopra riferita si concilia quindi anche con le esigenze dell'economia processuale.Certo, si può obiettare che, i termini per interporre il ricorso per riforma e il ricorso di diritto pubblico essendo ora entrambi di 30 giorni, chi ha vinto nel merito può anche non sapere se la controparte presenterà un ricorso per riforma sino all'ultimo giorno. Ma codesto argomento, d'altronde già parzialmente proponibile allorquando i termini erano diversi, non è decisivo. Infatti, nulla impedisce all'interessato di interporre un ricorso di diritto pubblico a titolo cautelativo, qualora egli tema che la controparte presenti un ricorso per riforma, e che questo rimedio possa avere esito favorevole.
Ne consegue che il ricorso di diritto pubblico presentato dalla Wella AG contro la citata decisione incidentale sulle prove si rivela, allo stadio attuale, prematuro; esso è pertanto irricevibile. È chiaro che la ricorrente potrà, se del caso, impugnare siffatto giudizio quando la Corte cantonale si sarà pronunciata sul merito della vertenza.
Il Tribunale federale pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
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Artikel: Art. 87 OG, art. 187 CPC, Art. 4 BV, art. 88 OG