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Regesto

Art. 23 e 26 cpv. 3 LPP: Modifica di una rendita LPP in via di revisione. Momento della soppressione della rendita.
Una rendita LPP dev'essere modificata o soppressa in via di revisione alle medesime condizioni materiali di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità (consid. 4.3.1).
L'istituto di previdenza può, in caso di soppressione della rendita, fondarsi sulla decisione di revisione dell'assicurazione per l'invalidità oppure decidere sulla base di propri accertamenti. In questo caso, il momento in cui la soppressione prende effetto si determina in analogia all' art. 88bis cpv. 2 OAI. L'ammissibilità di una soppressione retroattiva dipende tuttavia dalla violazione dell'obbligo di informare nei confronti dell'istituto di previdenza e non dell'ufficio AI (consid. 4.3.5).
Lasciata aperta la questione di sapere se l'obbligo di notificare all'istituto di previdenza cambiamenti di rilievo sia dato per legge oppure richieda una base regolamentare (consid. 4.3.5).

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Referenzen

Artikel: Art. 23 e 26 cpv. 3 LPP, art. 88bis cpv. 2 OAI