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Regesto

Art. 122 cpv. 1 CC; art. 22 cpv. 2 LFLP: Divisione delle prestazioni di uscita in caso di divorzio.
Fondi liberi che sono stati versati a un assicurato durante il matrimonio a seguito di una liquidazione dell'istituto di previdenza del vecchio datore di lavoro non fanno parte della prestazione di uscita e di eventuali averi di libero passaggio acquisiti al momento della contrazione del matrimonio, e questo anche se l'entità della prestazione di libero passaggio, in parte acquisita prima del matrimonio, costituisce la base di calcolo per la ripartizione dei fondi liberi in occasione della liquidazione. I fondi liberi versati all'assicurato durante il matrimonio soggiacciono in un tal caso integralmente alla divisione (consid. 3.3.2-3.3.4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 122 cpv. 1 CC, art. 22 cpv. 2 LFLP