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Regesto

Art. 141 e 142 CC; art. 22 e 25a LFLP; art. 73 LPP; art. 50 LPGA; art. 135 OG: Transazione sulla ripartizione della prestazione di uscita in caso di divorzio.
Le parti possono non soltanto davanti al giudice del divorzio, ma anche nell'ambito di un processo davanti al tribunale delle assicurazioni concludere una transazione sulla ripartizione delle prestazioni di uscita. Le proporzioni della ripartizione devono per contro essere fissate imperativamente nella procedura di divorzio. (consid. 2.2-2.4)
Nella procedura davanti al tribunale delle assicurazioni le parti non possono tuttavia concludere una transazione su questioni di diritto civile (segnatamente in materia di regime matrimoniale). (consid. 3.1)

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