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Regesto

Art. 4 e 22ter Cost.; protezione dei monumenti, indennità.
1. Ammissibilità di nuove allegazioni di fatto e di diritto nella procedura federale (consid. 2).
2. L'inclusione di un edificio tra i monumenti protetti può dar luogo ad un'espropriazione materiale; l'esistenza di quest'ultima dipende dalla misura in cui si limita al proprietario, immediatamente o in un futuro prossimo, l'utilizzazione possibile dell'immobile, o in cui si pretende da lui un sacrificio particolare (consid. 6).
3. Non è compatibile con l'art. 22ter Cost. che, in caso d'espropriazione materiale, il proprietario possa soltanto scegliere tra il trasferimento dell'immobile allo Stato contro piena indennità, e la rinuncia a qualsiasi indennità per la svalutazione del suo bene (cambiamento della giurisprudenza) (consid. 6).
4. Diniego della licenza edilizia; se la domanda di costruzione era conforme al diritto vigente all'epoca in cui è stata presentata, non può essere rifiutata senza violare l'art. 4 Cost. un'indennità per le spese divenute inutili, ove la modifica della disciplina edilizia sia stata determinata dalla presentazione della domanda e il proprietario non abbia potuto prevedere l'intenzione dell'autorità di impedire in tal modo la realizzazione del suo progetto (consid. 7).

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Referenzen

Artikel: Art. 4 e 22ter Cost., art. 4 Cost.