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Regesto

Diritto delle costruzioni; principio della proporzionalità; art. 4 CF.
1. In quanto si tratti di stabilire l'altezza di un edificio, il tribunale non commette arbitrio se fonda il suo giudizio sulle misure rilevate d'ufficio, in presenza delle parti e senza che queste abbiano espresso riserve, piuttosto che su risultati contradditori di una perizia acquisita all'incarto (consid. 3).
2. Qualora le legislazioni cantonale e comunale prescrivano un'altezza non eccedente i m. 10 ed ammettono una tolleranza di un metro per i fabbricati in pendio, le autorità competenti non peccano di eccessivo formalismo rifiutando il permesso di costruire per un immobile che raggiunge l'altezza di m. 11,90 (consid. 3).
3. L'applicazione del principio della proporzionalità presuppone la buona fede di chi intende prevalersene (consid. 5).