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Regesto

Art. 43 n. 2 cpv. 2 e n. 3 cpv. 2 CP; esecuzione della pena privativa della libertà sospesa a favore di un trattamento ambulatorio.
La questione se il trattamento ambulatorio sia inefficace deve essere oggetto di una decisione separata dell'autorità competente per l'esecuzione della misura, che può essere impugnata con ricorso di diritto amministrativo previo esaurimento dei rimedi giuridici cantonali. La constatata inutilità del trattamento non può essere censurata con ricorso per cassazione (conferma della giurisprudenza; consid. 3).
In caso di successiva esecuzione della pena privativa della libertà precedentemente sospesa, deve essere tenuto conto del trattamento ambulatorio nella misura in cui la libertà personale dell'interessato sia stata effettivamente limitata. Considerata la fondamentale differenza intercorrente fra misura ambulatoria e carcerazione, di regola il trattamento sarà computato solo parzialmente (chiarimento della giurisprudenza; consid. 4b).