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Regesto

1. Art. 5 e 6 CP; reati commessi all'estero da uno Svizzero contro uno Svizzero.
Ove uno Svizzero commetta all'estero un reato contro un altro Svizzero, si applicano, secondo il loro senso, tanto l'art. 5 quanto l'art. 6 CP. Se la pena pronunciata all'estero è stata scontata solo parzialmente, il reato va giudicato nuovamente in Svizzera.
2. Art. 43 CP; nozione di casa di salute o di custodia.
È qualificabile come casa di salute o di custodia ai sensi della legge uno stabilimento diretto da un medico o che beneficia dei servizi di un medico che lo visita regolarmente; occorre inoltre che esso disponga delle installazioni speciali necessarie, come pure di un personale in possesso di una formazione appropriata e soggetto alla vigilanza di un medico (consid. 3c).

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Referenzen

Artikel: Art. 5 e 6 CP, Art. 43 CP