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Regesto

Imposizione dei fondi di previdenza a favore del personale. Doppia imposizione intercantonale. Arbitrio. Art. 46 cpv. 2 e art. 4 CF.
Gli attivi della stessa natura devono essere valutati secondo le stesse regole, prescindendo dal luogo in cui si trovino (consid. 2).
Nella fattispecie, il rifiuto di dedurre i debiti attuariali non è contrario al divieto della doppia imposizione (consid. 3).
Il modo con cui sono tassate le istituzioni di previdenza nel cantone di Neuchâtel non costituisce una disparità di trattamento rispetto alle persone fisiche (consid. 4).
Non v'è neppure disparità di trattamento rispetto alle società private d'assicurazione (consid. 5).
V,è, per converso, una disparità di trattamento inammissibile a detrimento delle istituzioni che versano un capitale rispetto a quelle che versano rendite; tuttavia, nella fattispecie, tale disparità è praticamente senza effetto sulla tassazione della ricorrente (consid. 6).
Tenuto conto del sistema fiscale neocastellano considerato nel suo complesso, la disciplina speciale concernente l'imposta comunale applicabile alle istituzioni di previdenza non viola l'art. 4 CF (consid. 7).