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Regesto

Azione in ricerca di paternità tendente a prestazioni pecuniarie introdotta davanti a un tribunale svizzero da un figlio abitualmente residente nella Repubblica federale tedesca contro un padre presunto domiciliato in Svizzera. Applicazione della Convenzione dell'Aia del 24 ottobre 1956 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari verso i figli.
1. Il collegamento separato dell'obbligazione alimentare, assurta a categoria autonoma dalla Convenzione, e l'esclusione di ogni effetto di diritto di famiglia, non significano che un tribunale non possa pronunciarsi, a titolo preliminare e accessorio, sull'esistenza del vincolo di filiazione, quando la legge applicabile, in casu il diritto germanico fonda il diritto agli alimenti sull'esistenza di tale vincolo. La decisione su tale punto avrà la sola portata di accertamento di fatto per la condanna al pagamento della pensione alimentare. Il giudice adito dovrà pertanto decidere sul merito, sulla base del diritto germanico, sia per quanto attiene alla paternità, condizione fondamentale dell'obbligazione alimentare, che per quanto attiene alle modalità e all'ammontare di questa obbligazione (consid. 3).
2. L'applicazione del diritto straniero che interviene in virtù di una regola di conflitto del diritto federale (nozione comprendente le convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera) sfugge all'esame del Tribunale federale. In casu la Corte federale di riforma è tenuta unicamente ad esaminare se l'autorità cantonale ha determinato correttamente il diritto applicabile in virtù della Convenzione dell'Aia del 24 ottobre 1956 (consid. 4).