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Regesto

Art. 20, art. 21 LCA. Mancato pagamento parziale di un premio di assicurazione. Premio pagato per il periodo successivo. Diffida dell'assicuratore con la comminatoria della sospensione dell'obbligazione dell'assicuratore qualora il premio anteriore non fosse pagato nel termine di 14 giorni dalla data d'invio della diffida.
La sospensione colpisce l'obbligazione dell'assicuratore come tale: né la scadenza né il pagamento di un premio successivo possono avere per conseguenza il ripristino dell'obbligazione dell'assicuratore (consid. 4 e consid. 5a, b); ciò è il caso anche quanto la diffida è inviata dopo il pagamento di un premio ulteriore (consid. 5c).

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Referenzen

Artikel: Art. 20, art. 21 LCA