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Regesto

Art. 110 n. 5, art. 251 n. 1 CP. Falsità in documenti.
1. La creazione di fatture e di lettere commerciali fittizie a nome di un'altra ditta, ma con il suo accordo, non costituisce falsità. Un caso di falsificazione è per converso ravvisabile nel fatto di antidatare tali scritti (consid. 1).
2. Fatture e lettere non sono in generale atte a provare la veridicità del loro contenuto. Tale attitudine è invece insita nelle attestazioni bancarie (consid. 2 e 3).
3. Disegno eventuale di procacciare ad un terzo un indebito profitto (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 110 n. 5, art. 251 n. 1 CP