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Regesto

Art. 38 CP; liberazione condizionale.La liberazione condizionale costituisce la regola da cui ci si può scostare solo per buoni motivi (consid. 4d; conferma della giurisprudenza).
Trattandosi di pene privative della libertà di durata limitata, vanno esaminate la pericolosità dell'agente e la questione se quest'ultima diminuirà, rimarrà invariata o aumenterà nel caso in cui la pena fosse scontata completamente. Deve inoltre essere determinato se la liberazione condizionale, eventualmente accompagnata da norme di condotta e da un patronato, non sia più favorevole alla risocializzazione dell'agente che l'esecuzione completa della pena (consid. 4d/aa/bb; sviluppo della giurisprudenza).
Applicazione di questi principi alla fattispecie e singole questioni (consid. 5b).

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Referenzen

Artikel: Art. 38 CP