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Regesto

Acquisto di fondi da parte di persone all'estero: nullità contrattuale in seguito a revoca dell'autorizzazione (art. 22 cpv. 1 e 1bis DAFE; attuale art. 27 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LAFE).
1. Conseguenze della nullità contrattuale (consid. 2).
2. L'azione promossa dall'autorità a norma dell'art. 22 DAFE dev'essere diretta simultaneamente contro il venditore e l'acquirente, che formano un litisconsorzio necessario (consid. 3a).
3. Quando la realizzazione forzata del fondo in conformità all'art. 22 cpv. 1bis DAFE prevale sul ripristino dello stato anteriore secondo l'art. 22 cpv. 1? (consid. 3b e 3c).
4. Non sussistono i requisiti per la realizzazione forzata ove il venditore non renda verosimile l'ipotesi di un danno nel caso in cui si ripristini lo stato anteriore e nemmeno contesti di aver potuto far valere le proprie contropretese in sede cantonale (consid. 3d).
5. La somma da restituire qualora si ripristini lo stato anteriore comprende gli interessi di mora maturati sul capitale pagato dall'acquirente (consid. 4).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 22 cpv. 1 e 1bis DAFE, art. 27 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 LAFE, art. 22 DAFE, art. 22 cpv. 1bis DAFE