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Regesto

Decreto federale sulla stabilizzazione del mercato edilizio, del 25 giugno 1971; ordinanza del 30 giugno 1971; divieto di demolizione.
1. Applicazione delle disposizioni transitorie? Rilevanza del fatto che uno degli edifici da demolire si trovi in cattivo stato e che il progetto di nuova costruzione sia pronto ad essere attuato? (consid. 1).
2. Una deroga ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 del decreto federale non può essere chiesta direttamente nella procedura dinnanzi al Tribunale federale (consid. 2).
3. La demolizione consente la sistemazione di appartamenti a pigioni moderate, ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. b del decreto federale, solamente ove la nuova costruzione, resa così possibile, consista, nella sua maggior parte, in appartamenti a pigioni moderate (consid. 3).
4. Il decreto federale non conferisce all'mcaricato della stabilizzazione del mercato edilizio alcuna competenza d'emanare disposizioni regolamentarie (consid. 4 a).
5. Gli appartamenti progettati sono "a pigioni moderate"? Rilevanza del costo del terreno; necessità d'un reddito normale (consid. 4 b-d).

Inhalt

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 3 cpv. 2 del, art. 3 cpv. 1 lett. b del