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Regesto

Art. 251 n. 1 e art. 253 CP; falsità ideologica in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione.
La falsità ideologica in documenti giusta l'art. 251 n. 1 CP presuppone una menzogna scritta qualificata che è data quando il documento fruisce di un'accresciuta credibilità. Di regola ciò non è il caso di una dichiarazione unilaterale fatta nel proprio interesse.
L'art. 253 CP disciplina un caso speciale di falsità ideologica in documenti commessa da un autore mediato. La dichiarazione giurata (affidavit), il cui contenuto non è stato verificato dal pubblico ufficiale, non gode di un'accresciuta credibilità (consid. 2.2.2-2.2.4).

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Referenzen

Artikel: Art. 251 n. 1 e art. 253 CP, art. 253 CP