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Regesto

Art. 49 cpv. 1 lett. b DIFD: prestazioni all'azionista.
1. L'elargizione fatta da una società affiliata a una consorella rappresenta in primo luogo una prestazione valutabile in denaro alla società madre, se tale elargizione non sarebbe stata effettuata nelle medesime circostanze nei confronti di un terzo; per la consorella che finalmente riceve l'elargizione, essa costituisce una forma di finanziamento, sovente occulto (consid. 2).
2. Un'operazione speculativa sull'argento conclusasi con una perdita dev'essere addebitata all'azionista e non alla società, la quale, svuotata delle sue liquidità dal suo azionista, era nell'incapacità di effettuare con propri mezzi una tale operazione.
La prestazione valutabile in denaro fatta all'azionista da una società che egli possiede tramite un'altra società è imponibile in particolare presso quest'ultima società, attraverso la quale è transitata la citata prestazione; il fatto che l'elargizione non è stata allibrata non è di rilievo (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 49 cpv. 1 lett. b DIFD