Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 21 cpv. 1 lett. c e 49 cpv. 1 lett. b DIFD; prestazione valutabile in denaro (ripartizione occulta dell'utile, sottrazione previa dell'utile).
1. Vendita alla società di cose a prezzi eccessivi, considerata quale prestazione valutabile in denaro effettuata da parte sua.
2. Prestazione valutabile in denaro effettuata da una società anonima a favore di un non azionista che è tuttavia azionista unico della società madre di detta società.
3. Compensazione con apporti occulti di capitale?.