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Regesto

Inventario a garanzia del diritto di ritenzione; art. 283 cpv. 3 e 97 cpv. 2 LEF; legittimazione per chiedere l'estromissione dall'inventario di beni rivendicati da terzi.
1. L'inventario decade ed il diritto di ritenzione si estingue qualora, per volontà del creditore, gli effetti dell'inventario vengono differiti ritardando la notifica al debitore (consid. 1).
2. È ammissibile inventariare beni, la cui proprietà è rivendicata da terzi, per un valore di stima complessivo superiore all'ammontare del credito garantito dal diritto di ritenzione? Questione lasciata aperta (consid. 3a).
3. Il debitore, che in occasione dell'erezione dell'inventario dichiara che i beni inventariati appartengono a terzi, non è legittimato a chiedere l'estromissione dall'inventario di questi beni. Legittimato è unicamente il terzo rivendicante (consid. 3b).