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Regesto

Legge federale e ordinanza concernenti le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada.
1. La procedura della multa disciplinare deve essere applicata obbligatoriamente, non facoltativamente. I casi in cui contravvenzioni soggette alla procedura della multa disciplinare vanno eccezionalmente decise secondo la procedura ordinaria sono disciplinati esaurientemente dalla legge e dall'ordinanza (consid. 1-3).
2. In virtù dell'art. 2 lett. b OMD, la procedura della multa disciplinare è applicabile in materia di eccesso di velocità anche quando la contravvenzione non possa essere contestata sul posto al suo autore (consid. 4).

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Referenzen

Artikel: art. 2 lett. b OMD