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Regesto

Art. 18 segg., 37 e 49 LPP, art. 6 ordinanza 12 novembre 1986 sul mantenimento della previdenza e del libero passaggio, art. 4 Cost.: Prestazioni per i superstiti.
- Non contrasta la legge un disciplinamento regolamentare di un istituto previdenziale che in caso di decesso di un assicurato subordina il versamento alle persone a carico, rispettivamente agli eredi legali, dell'avere di vecchiaia finanziato con i contributi del dipendente o di un capitale di decesso alla condizione che non venga a scadere una rendita per superstiti (consid. 4a).
- Un simile ordinamento non è violatore dei principi generali del diritto, e in particolare di quello della parità di trattamento, nella misura in cui se del caso comporta una discriminazione tra l'orfano avente diritto a una rendita per superstiti e l'orfano non beneficiario di una tale rendita (consid. 4b).

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Referenzen

Artikel: art. 4 Cost.