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Regesto

Inosservanza dei doveri in caso d'infortunio della circolazione; fuga dal luogo dell'incidente dopo aver ucciso o ferito una persona. Art. 92 cpv. 2 LCStr.
1. Una persona è "ferita" ai sensi dell'accennata norma già quando subisce lievi contusioni o escoriazioni (consid. 1).
2. Si dà alla fuga il conducente che non si ferma di persona sul luogo dell'infortunio (consid. 2). Se egli medesimo è ferito, sarà liberato dall'accusa di fuga solo quando, prima di allontanarsi, abbia adempiuto tutti i suoi doveri nell'ambito e nei limiti delle sue possibilità (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 92 cpv. 2 LCStr