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Regesto

Rapporto fra la legge sulla protezione dei marchi e la legge federale contro la concorrenza sleale; utilizzo sleale di un marchio; art. 13 LPM; art. 2 e 3 lett. d LCSl.
Il diritto dei marchi non configura una legge speciale, che prevale sul diritto della concorrenza (conferma della giurisprudenza). Al titolare di un marchio protetto dal diritto dei marchi può esserne vietato l'utilizzo qualora questo risulti sleale.
Agisce in maniera sleale la parte che, dopo la rottura di un accordo di partenariato, utilizza e deposita quale marchio un segno già utilizzato dall'altra parte, generando così un rischio di confusione con le prestazioni o gli affari della parte che si è servita per prima di tale segno (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 13 LPM