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Regesto

Art. 8 e 9 Cost. nonché art. 32a LPAmb in relazione con il regolamento sulla gestione dei rifiuti della Città di Berna: i costi per pulire le strade e le zone verdi dai rifiuti abbandonati con noncuranza per terra (cosiddetto Littering) e quelli per smaltire i rifiuti messi nei cestini pubblici non possono essere posti a carico di tutti proprietari di immobili mediante la tassa di base per lo smaltimento dei rifiuti.
I rifiuti gettati nei luoghi pubblici oppure nei cestini pubblici costituiscono dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 32a LPAmb; il loro smaltimento deve essere finanziato secondo il principio "chi inquina paga" (consid. 4). È contrario al diritto federale considerare in maniera generale che i proprietari di immobili sono responsabili di questi rifiuti e finanziare il loro smaltimento mediante la tassa di base dovuta a tale fine da tutti i proprietari di immobili (consid. 5). I costi così generati possono tuttavia essere proporzionalmente posti a carico delle imprese, in base a criteri oggettivamente fondati, per mezzo di una tassa causale, quando può essere stabilito in maniera plausibile che dette imprese hanno una responsabilità particolare per quanto concerne l'abbandono dei rifiuti sul suolo pubblico (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: art. 32a LPAmb, Art. 8 e 9 Cost.