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Regesto a

Art. 197 cpv. 1 lett. c e cpv. 2, art. 270 lett. b n. 1 CPP; sorveglianza del collegamento di telecomunicazione di terzi.
La sorveglianza del collegamento di telecomunicazione di una persona non imputata può essere ammissibile quando sussistano sufficienti indizi concreti che l'imputato chiami il terzo in questione e che da queste comunicazioni risultino indicazioni sul reato o il soggiorno dell'imputato. L'autorità che la ordina deve adottare le disposizioni pertinenti affinché le persone che si occupano delle indagini non ottengano informazioni che non siano in relazione con l'oggetto dell'inchiesta. L'intercettazione del collegamento di telecomunicazione di un terzo dev'essere interrotta non appena il collegamento dal quale l'imputato effettua le comunicazioni sia conosciuto e possa essere sorvegliato (consid. 2-8).

Regesto b

Art. 107 cpv. 2 LTF; art. 274 cpv. 2 CPP; sentenza riformativa del Tribunale federale.
Considerato il principio di celerità nel quadro dell'approvazione giudiziaria della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, il Tribunale federale (adito con un ricorso contro la mancata approvazione) in presenza di una fattispecie sufficientemente chiara decide di regola esso stesso nel merito (consid. 7).

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Referenzen

Artikel: art. 270 lett. b n. 1 CPP, Art. 107 cpv. 2 LTF, art. 274 cpv. 2 CPP