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Regesto

Imposizione di un profitto in capitale conseguito mediante alienazione o realizzazione di beni immobiliari aziendali da parte di una comunione ereditaria (art. 21 cpv. 1 lett. d e art. 43 DIN; art. 19 cpv. 2 lett. b e art. 75 della legge tributaria del Cantone Ticino dell'11 aprile 1950).
1. Ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo volto contro l'imposta per la difesa nazionale, e del ricorso di diritto pubblico volto contro l'imposta cantonale. Il primo rimedio non può essere proposto da un erede che non è domiciliato nel Cantone competente ad emanare la tassazione giusta gli art. 77 e segg. DIN; questo erede può nondimeno esser considerato come interessato ai sensi dell'art. 110 cpv. 1 OG (consid. 2a/b).
2. Relazioni fra l'imposta sul reddito e l'imposta speciale sugli utili immobiliari. Situazione nei vari Cantoni ed in particolare nel Cantone Ticino giusta la legge tributaria del 1950 e la legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare del 17 dicembre 1964 (consid. 5 a 7).
3. Nascita del credito fiscale nei confronti di una comunione ereditaria, in diritto federale (consid. 8 a consid. 14), e in diritto ticinese (consid. 15): la pretesa fiscale diventa esigibile soltanto con l'alienazione o la realizzazione stabile e definitiva degli immobili aziendali pertoccati in via successoria, a meno che tutti gli eredi o alcuni di essi abbiano dato luogo, con espressa dichiarazione in tal senso, al cosiddetto trasferimento della loro quota ereditaria dalla sfera commerciale al rispettivo patrimonio privato.
4. Ripartizione del valore di un immobile utilizzato promiscuamente. Conformità al DIN delle direttive contenute nel Promemoria 23 luglio 1969 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni sulla tassazione degli utili provenienti da immobili adibiti in parte a scopi commerciali e in parte a scopi privati (v. ASA 38, 128 segg. e 131 segg.; Rivista tributaria ticinese 1969, 108 segg.) (consid. 18a).

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Referenzen

Artikel: art. 110 cpv. 1 OG