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Regesto

Adozione; riconoscimento e iscrizione in Svizzera di un'adozione straniera.
1. Presupposti del riconoscimento e dell'iscrizione in Svizzera di un'adozione (nella fattispecie: adozione semplice) di uno straniero (cittadino bulgaro), effettuata all'estero (Bulgaria) da parte di un cittadino svizzero domiciliato in Svizzera: l'adozione straniera deve corrispondere a una forma d'adozione conosciuta dal diritto svizzero, essere cresciuta in giudicato e pronunciata da un'autorità competente sul piano internazionale, ed essere compatibile con l'ordine pubblico svizzero (consid. 1-3a).
2. È adempiuto nella fattispecie il requisito della competenza internazionale? (consid. 3b). Questione lasciata indecisa, perché l'adozione semplice di cui trattasi non può comunque essere iscritta in Svizzera dopo la morte dell'adottante, la quale, in virtù del diritto interno bulgaro, fa venir meno l'adozione, con riserva dei diritti successori dell'adottato nei confronti dell'adottante (consid. 4).
3. Il fatto che l'adozione semplice bulgara in questione non possa essere iscritta in Svizzera non impedisce all'adottato bulgaro, domiciliato in Bulgaria, di far valere i suoi diritti successori nella successione, aperta in Svizzera, dell'adottante svizzero domiciliato in Svizzera, anche se la morte di quest'ultimo ha fatto venir meno l'adozione (consid. 4).