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Regesto

Legge sulla protezione dei dati, art. 28 segg. CC; garanzia della protezione della personalità nell'ambito della pubblicazione di dati personali su Google Street View.
Competenza dell'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (consid. 3). Nozione di dati personali in relazione alle immagini utilizzate su Google Street View (consid. 6.5). Norme sulla protezione dei dati per l'elaborazione di dati personali (consid. 7). Concretizzazione della protezione della personalità garantita dall'art. 28 CC secondo il diritto sulla protezione dei dati, del diritto all'autodeterminazione informativa e del diritto alla propria immagine (consid. 8). Presa in considerazione di principi generali della protezione dei dati (consid. 9).
Ponderazione degli interessi in relazione alla questione di sapere se e in che misura i metodi di trattamento dei dati siano, complessivamente, atti a ledere la personalità di un grande numero di persone: può essere ammesso che al massimo circa l'1 % delle immagini messe in linea su Internet siano anonimizzate in maniera insufficiente, e che le persone e le immatricolazioni di veicoli identificabili siano rese irriconoscibili manualmente soltanto in seguito all'intervento degli interessanti (consid. 10.6 e 10.7). Obbligo di anonimizzazione successiva efficace, non burocratica e gratuita (consid. 10.6.3 e 14.4). L'anonimizzazione automatica preliminare dev'essere adattata regolarmente allo stato della tecnica (consid. 10.6.5 e 14.1). Nelle vicinanze di strutture sensibili (scuole, ospedali, case per anziani, case di accoglienza per donne, tribunali, prigioni, ecc.) dev'essere effettuata un'anonimizzazione completa delle persone e dei segni distintivi prima della pubblicazione su Internet (consid. 10.6.4 e 14.2). Le immagini di aree private, quali cortili, giardini recintati, ecc., nascoste allo sguardo del comune passante, per principio non possono essere pubblicate senza il consenso degli interessati, nella misura in cui siano riprese da una telecamera situata a oltre due metri di altezza; termine transitorio massimo di tre anni per rimuovere le immagini già in linea che non rispettano queste esigenze (consid. 10.7 e 14.3). Obbligo di informazione in maniera generale sui mass media sulla possibilità di opporsi e in particolare sulle prossime riprese e messe in linea previste (consid. 10.6.3, 11 e 14.4).

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Referenzen

Artikel: art. 28 CC