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Regesto

Diritti dei genitori in caso di divorzio. Art. 156 CC.
1. Portata del principio secondo il quale bambini in tenera età devono, di massima, essere attribuiti alla madre (consid. 1).
2. Il giudice che pronuncia il divorzio deve statuire d'ufficio, e di conseguenza anche in assenza di conclusioni delle parti, sul diritto di visita e sull'obbligo di mantenimento del coniuge al quale il figlio non è affidato (consid. 2).
3. Quando il principio stesso del divorzio è acquisito e soltanto la questione dei diritti dei genitori è ancora controversa davanti al Tribunale federale, questo può decidere lui medesimo dell'attribuzione dei figli e lasciare al Tribunale cantonale, se occorre completare gli accertamenti di fatto, il compito di statuire sul diritto di visita e sull'obbligo di mantenimento. Art. 64 OG (consid. 2 in fine).

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Referenzen

Artikel: Art. 156 CC, Art. 64 OG