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Regesto

Diritti d'autore sulle carte nazionali; base legale della tassa riscossa per la loro utilizzazione.
1. La rappresentazione cartografica di terreni rocciosi è un'opera protetta ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 LDA. Conformemente all'art. 2 della legge federale concernente l'allestimento di nuove carte nazionali, del 21 giugno 1935, tali diritti d'autore passano alla Confederazione (consid. 3).
2. In applicazione dell'ordinanza sull'utilizzazione delle carte federali, l'autorizzazione è accordata con decisione. Il Consiglio federale avrebbe tuttavia potuto stabilire che l'utilizzazione delle carte federali dipendesse dalla conclusione di un contratto di diritto privato. Ove una tassa sia riscossa per prestazioni che l'autorità è tenuta ad effettuare a sua scelta, in base ad una decisione o di un contratto di diritto privato, la competenza dell'autorità di procedere al negozio nell'una o nell'altra delle due forme menzionate può essere considerata come base legale sufficiente per la riscossione della tassa. Una base legale costituita da una legge in senso formale è nondimeno necessaria nei casi in cui le tasse richieste siano superiori al valore delle prestazioni determinabile secondo le leggi del mercato (consid. 4, 5) (precisazione della giurisprudenza).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 1 cpv. 2 LDA