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Regesto

Art. 1 cpv. 2, 10 cpv. 1 e 2 lett. e ed f, 19 cpv. 1 lett. a, 22 cpv. 2 LDA; art. 11bis cpv. 1 cifre 2 e 3 della Convenzione di Berna; art. 8 WCT; tariffa comune 3a, supplemento concernente l'indennità per la ricezione nelle camere d'hotel; uso privato non sottoposto a indennità.
Quando, attraverso la propria antenna, un hotel riceve dei programmi radiofonici o televisivi e li trasmette nelle camere, ha luogo una ritrasmissione ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 lett. e LDA (e non un "far vedere o udire" ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 lett. f LDA) (consid. 5.1).
Tenuto conto delle critiche provenienti dalla dottrina (consid. 5.2.2), del tenore letterale della norma (consid. 5.2.3), dello sviluppo degli obblighi previsti dal diritto internazionale dal 1993 ad oggi (consid. 5.2.4) e della giurisprudenza in materia (consid. 5.2.5), bisogna concludere che la ritrasmissione di opere in camere d'albergo è una comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 11bis cpv. 1 della Convenzione di Berna (cambiamento parziale in rapporto a quanto deciso nella DTF 119 II 51), di modo che l'art. 22 cpv. 2 LDA non è applicabile (consid. 5.2.6). Il consumo di emissioni radiofoniche o televisive nelle camere d'hotel non è nemmeno un uso privato non sottoposto a indennizzo ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 lett. a LDA (consid. 5.3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 119 II 51

Artikel: art. 8 WCT, art. 22 cpv. 2 LDA, art. 19 cpv. 1 lett. a LDA