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Regesto

Art. 5 cpv. 2 LPT; spropriazione materiale.
1. Attribuzione di un fondo, sin qui facente parte di una zona d'abitazione di esigua densità, detta di seconda tappa, ad una zona agricola e protetta.
Una zona edificabile in seconda tappa, che soggiace alle disposizioni applicabili alla zona residua, non può essere considerata quale zona edificabile ai sensi degli art. 19 segg. LCIA (testo valido fino al 31 dicembre 1979) (consid. 4b).
Se, in una determinata situazione giuridica, la possibilità di costruire dipende ancora da una decisione dell'assemblea comunale, non può parlarsi di una possibilità di costruire assai probabile in un prossimo avvenire (consid. 4c).
Condizioni alle quali l'affidamento insito nella creazione di una zona edificabile in seconda tappa impone l'attribuzione di un fondo ad una zona edificabile definitiva (consid. 4d).
2. Il fatto che un fondo sia stato tassato secondo il valore di un terreno sito in zona in attesa di divenire edificabile non consente di ammettere un sacrificio particolare (consid. 5b). Condizioni a cui è subordinato il diritto di ottenere un indennizzo per le spese sostenute per un progetto di costruzione (consid. 5c).

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Referenzen

Artikel: Art. 5 cpv. 2 LPT