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Regesto

Sorveglianza della corrispondenza postale, telefonica e telegrafica, e impiego di apparecchi di sorveglianza; modifica del codice di procedura penale del cantone di Basilea-Città.
Art. 4 e 36 cpv. 4 Cost., libertà personale, art. 8 e 13 CEDU.
1. Il potere del Tribunale federale di controllare una norma cantonale di portata generale non è limitato dal fatto che, nell'ambito della propria competenza, il legislatore federale disciplina la stessa materia in modo identico o similare (consid. 2b).
2. Campo d'applicazione dell'art. 36 cpv. 4 Cost., del diritto costituzionale alla libertà personale e dell'art. 8 CEDU; restrizioni di tali libertà individuali (consid. 4a).
3. Grado di determinatezza necessario per le norme che limitano diritti fondamentali (consid. 4d).
4. Condizioni richieste per la sorveglianza della corrispondenza postale, telefonica e telegrafica (consid. 6).
5. Utilizzazione di apparecchi tecnici di sorveglianza (consid. 7).
6. Sorveglianza di terzi (consid. 8).
7. Sorveglianza allo scopo di prevenire crimini e delitti (consid. 9).
8. Procedura per ordinare misure di sorveglianza; approvazione da parte del giudice (consid. 10).
9. Insussistenza di una violazione dei diritti di difesa degli imputati, dedotti dall'art. 4 Cost. (consid. 11).
10. Un'esclusione generale di qualsiasi avviso alle persone colpite, una volta attuata la misura di sorveglianza, viola il principio della proporzionalità, come pure l'art. 13 CEDU; può rinunciarsi eccezionalmente a tale avviso se e finché esso sia suscettibile di compromettere lo scopo della sorveglianza (consid. 12a, 12b).
11. Nel quadro del controllo astratto delle norme, il Tribunale federale annulla una disposizione di diritto cantonale soltanto ove essa non si presti ad un'interpretazione conforme alla Costituzione e alla CEDU (consid. 2a); criteri per l'interpretazione e l'applicazione conformi alla Costituzione nella fattispecie concreta (consid. 12c).

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Referenzen

Artikel: Art. 4 e 36 cpv. 4 Cost., art. 8 e 13 CEDU, art. 36 cpv. 4 Cost., art. 8 CEDU