Regesto
Art. 4, art. 19 cpv. 1, art. 19 cpv. 2 lett. a e c, art. 19 cpv. 3 LAI, art. 8 cpv. 1 lett. a e c, art. 8 cpv. 2 OAI.
I "minorenni educabili" (rispettivamente, a partire dal 1o gennaio 1996, gli "assicurati educabili che non hanno compiuto 20 anni") beneficianti di un'istruzione scolastica speciale ai sensi del diritto sull'assicurazione per l'invalidità nell'ambito della scuola pubblica non hanno diritto a sussidi per le tasse scolastiche.