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Regesto

Art. 30 cpv. 1 n. 2 Cost./ZH e 31 cpv. 5 Cost./ZH; nessun obbligo di sottoporre al referendum finanziario un credito del Consiglio di Stato di 3,1 milioni di franchi destinato allo studio della trasformazione e del risanamento della caserma di Zurigo.
Giurisprudenza federale relativa alle spese vincolate e alle spese nuove (consid. 3b).
Silenzio delle norme del Canton Zurigo sull'assoggettamento di crediti per progettazioni al referendum finanziario (consid. 4a).
Questione lasciata indecisa se il riferimento al messaggio del Consiglio di Stato concernente la legge sulle finanze costituisca la prova sufficiente per una prassi cantonale costante ed incontestata (consid. 4b).
In quanto tale, l'attività del Consiglio di Stato volta all'elaborazione di un progetto per la caserma di Zurigo è ampiamente prevista dalla legge; non lo sono per contro le modalità concrete del progetto. Queste non rivestono tuttavia un'importanza politica tale da determinare l'obbligo di sottoporre il relativo credito a referendum. Nell'ambito della progettazione il Consiglio di Stato può scegliere un determinato progetto di massima e ordinare il relativo progetto dettagliato. L'istituto del referendum finanziario non garantisce un controllo generale di legalità e opportunità sull'amministrazione (consid. 4c).

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Referenzen

Artikel: Art. 30 cpv. 1 n. 2 Cost./ZH