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Regesto

Assunzione delle spese per il risanamento di siti inquinati (art. 32d LPAmb); obbligo del detentore del sito di pagare le spese; determinazione della sua partecipazione alle spese.
Conferma della prassi, secondo cui anche il detentore del sito, che ha acquistato un fondo già inquinato, è perturbatore ai sensi dell'art. 32d cpv.1 LPAmb, per cui possono essergli accollate parte delle spese di risanamento nella misura in cui non possa liberarsene secondo l'art. 32d cpv. 2 terzo periodo LPAmb (consid. 3).
Determinazione della parte delle spese a carico del detentore del sito. In quest'ambito dev'essere particolarmente considerato se egli
- avrebbe potuto impedire l'inquinamento (consid. 3.5);
- risponde della parte di responsabilità a carico del suo predecessore (consid. 5.3 e 5.4);
- consegue un vantaggio economico dall'inquinamento e/o dal risanamento (consid. 5.5).
In assenza di circostanze particolari, una partecipazione alle spese del 10 % è eccessiva (consid. 5.6 e 6.1).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 32d LPAmb, art. 32d cpv.1 LPAmb