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Regesto

Art. 27 LPP, art. 331a, 331b, 331c e 342 cpv. 1 lett. a CO, § 23 e 24 della legge sulla Cassa pensioni del cantone Zugo.
- Contrarie al diritto federale sono le regole di istituti di previdenza di diritto pubblico, in virtù delle quali l'assicurato uscente ha diritto a una prestazione di libero passaggio solo se non possa pretendere le prestazioni previste nel caso di mancata conferma o di rimozione dalla carica senza colpa del funzionario (consid. 4b). È lecito alle istituzioni di previdenza di diritto pubblico di prevedere che la prestazione di libero passaggio, in caso di affiliazione a una nuova cassa, escluda il diritto alle prestazioni (indennità in capitale, rendita) per mancata conferma o rimozione dalla carica senza colpa dell'assicurato (consid. 5a).
- Le disposizioni della Cassa pensioni del cantone Zugo non possono essere interpretate nel senso che la cassa venga liberata dal pagamento di prestazioni in caso di mancata conferma o rimozione senza colpa del funzionario, se quest'ultimo entra in una nuova cassa beneficiando della clausola di libero passaggio tra istituzioni di previdenza del diritto pubblico (consid. 5b).
- Imputazione della prestazione di libero passaggio al momento della determinazione della rendita dovuta a motivo di una rimozione dalla carica senza colpa dell'assicurato (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: Art. 27 LPP