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Regesto

Art. 28 LTF; art. 15, 54 e 64 RTF; Art. 1-4, 7 e 8 LTras; diritto di consultare i verbali della Corte plenaria e della Commissione amministrativa.
Procedura per far valere pretese secondo l'art. 28 LTF (consid. 1).
Sulla base dell'art. 28 LTF, la consultazione di documenti ufficiali degli organi direttivi del Tribunale federale è possibile, alle condizioni generali della legge federale sul principio di trasparenza, se in discussione vi è un atto amministrativo che non tocca direttamente le competenze fondamentali del Tribunale (consid. 2 e 3).
La costituzione delle differenti corti è un atto d'organizzazione legato alla giurisprudenza, per cui non vi è alcun diritto di consultare i relativi documenti; i documenti di base e le discussioni sul regolamento del Tribunale vanno per contro considerati come atti di legislazione e devono perciò essere resi accessibili su domanda, in base alla legge sulla trasparenza, sempre che e nella misura in cui non vi si oppongono interessi degni di protezione ai sensi dell'art. 7 LTras (consid. 4).
Per la procedura concernente pretese secondo l'art. 28 LTF la Commissione di ricorso preleva spese giudiziarie solo in caso di temerarietà (consid. 5).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 28 LTF, art. 15, 54 e 64 RTF, art. 7 LTras