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Regesto

Art. 22ter Cost., art. 19, 20 LCIA; indennità per espropriazione materiale.
1. La limitazione delle possibilità edificatorie prevista dagli art. 19 e 20 LCIA tende soltanto ad evitare un pericolo astratto per le acque; essa non può quindi essere qualificata come una restrizione della proprietà giustificata da misure di polizia, suscettibile d'essere come tale sopportata senza indennità (consid. 3b).
2. In virtù del principio dell'uguaglianza di rango delle norme costituzionali, restrizioni della proprietà non indennizzabili sono consentite non soltanto quando siano giustificate da misure di polizia, ma anche quando siano fondate su provvedimenti di pianificazione del territorio e di protezione dell'ambiente (consid. 3c). In tal guisa s'è potuto, mediante la disciplina stabilita dagli art. 19 e 20 LCIA, definire in modo uniforme per tutta la Svizzera il contenuto della proprietà fondiaria sita fuori delle zone edificabili o fuori del perimetro del piano generale delle canalizzazioni, e ciò senza dar luogo ad un obbligo generale di versare un'indennità. Eccezionalmente, tuttavia, la limitazione delle possibilità edificatorie può colpire il singolo proprietario fondiario in modo analogo a quello di una espropriazione (consid. 3d, e).
3. L'entrata in vigore dei nuovi art. 19 e 20 LCIA poteva avere l'effetto di un'espropriazione soltanto nei confronti del proprietario che, prima del 1o luglio 1972, fosse stato in grado di destinare il proprio terreno ad una utilizzazione migliore ed avesse fatto uso di tale possibilità (consid. 4b).
4. Tale non è il caso nella fattispecie in esame, dato che le particelle in questione non erano dotate dell'infrastruttura sufficiente (consid. 5b, c) e che non sussisteva, con riferimento ad esse, alcun proposito edificatorio concreto (consid. 5d). Inoltre, dette particelle non sono state declassate, né attribuite ad una zona protetta (consid. 5e). Infine, il comune interessato non aveva rilasciato ai proprietari fondiari alcuna assicurazione suscettibile di vincolarlo in relazione con l'edificabilità dei loro terreni (consid. 6).

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Referenzen

Artikel: art. 19, 20 LCIA, Art. 22ter Cost.