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Regesto

Contratto di lavoro; diritto di sciopero; disdetta abusiva del rapporto di lavoro a seguito di uno sciopero (art. 336 CO).
Riconoscimento di un diritto di sciopero nel diritto svizzero del lavoro (consid. 2).
Uno sciopero viene considerato lecito quando è promosso da un'organizzazione ammessa a negoziare una tariffa salariale, persegue scopi suscettibili di essere regolamentati mediante convenzione collettiva, non lede l'obbligo di mantenere la pace al lavoro ed ossequia il principio della proporzionalità (consid. 3b).
La partecipazione ad uno sciopero legittimo non è contraria al contratto di lavoro; le obbligazioni principali ad esso connesse rimangono sospese. Se il datore di lavoro rescinde il contratto e lo sciopero costituisce il motivo determinante della disdetta, questa è abusiva (consid. 3c).

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Referenzen

Artikel: art. 336 CO