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Regesto

Separazione dei beni ordinata dal giudice competente per le misure di tutela dell'unione coniugale (art. 176 cpv. 1 n. 3 CC).
1. Una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza con cui è ordinata o negata la separazione dei beni in base all'art. 176 cpv. 1 n. 3 CC non può essere impugnata con ricorso per riforma, bensì solo con ricorso di diritto pubblico per violazione di diritti costituzionali (consid. 1).
2. La separazione dei beni ordinata dal giudice competente per le misure di tutela dell'unione coniugale presuppone la sospensione della comunione domestica che, a sua volta, è ammissibile - secondo l'art. 175 CC - solo se la convivenza pone in grave pericolo la personalità di un coniuge, la sua sicurezza economica o il bene della famiglia (consid. 4).
3. Nella fattispecie, il diniego della separazione dei beni non viola l'art. 4 Cost. (consid. 5).

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Referenzen

Artikel: art. 176 cpv. 1 n. 3 CC, art. 175 CC, art. 4 Cost.