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Regesto

Pignoramento del reddito (art. 93 LEF); calcolo dell'importo pignorabile sulla base del reddito stabilito in una tassazione forfettaria.
Obbligo del debitore d'informare l'ufficio secondo l'art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF. In assenza di elementi sicuri, risultanti in particolare da una contabilità tenuta regolarmente, la determinazione del reddito di un debitore esercitante un'attività lucrativa indipendente è effettuata sulla base degli indizi a disposizione; se necessario il reddito può essere stimato (consid. 3a). In concreto, presa in considerazione dell'importo, stabilito in una tassazione globale fondata sul dispendio, che si presume corrispondere al tenore di vita del debitore. La tassazione forfettaria è solo una possibilità; il debitore interessato può rinunciarvi a favore di una tassazione ordinaria che permetterebbe di prendere in considerazione la sua situazione reale (consid. 3b e c).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 93 LEF, art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF