Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Art. 85 lett. a OG, art. 25 e seg. Patto ONU II. Esclusione di deputati al Gran Consiglio che lavorano nel contempo al servizio del Cantone dalle votazioni su norme interessanti la funzione pubblica cantonale.
Confronto tra la regolamentazione del Cantone di Sciaffusa sulla ricusazione - cfr. DTF 123 I 97 e segg. - e quella del Cantone di Basilea Campagna, oggetto del presente litigio. Quest'ultima normativa, in particolare, si riferisce potenzialmente a un numero più grande di persone (consid. 3, 4 e 5).
L'esclusione generale di funzionari cantonali, che nel contempo ricoprono la carica di deputato, da votazioni riguardanti determinate norme relative allo statuto del personale, è lesiva del diritto di voto (consid. 6).
Viola il diritto di voto interpretare in modo differenziato, cioè più severamente per il deputato funzionario che per gli altri deputati, la regola secondo cui la ricusazione è obbligatoria quando l'interessato è «toccato direttamente» (consid. 7).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

BGE: 123 I 97

Artikel: Art. 85 lett. a OG