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Regesto

Art. 101 cpv. 1 lett. e nonché cpv. 3 CP; art. 320 cpv. 4 e art. 323 cpv. 1 CPP; prescrizione; condizioni per la riapertura di un procedimento concluso con un decreto di abbandono.
Dal 1° gennaio 2011 gli effetti di un decreto di abbandono, emanato sotto l'egida del diritto processuale cantonale, sono retti dal codice di diritto processuale penale svizzero.
La modifica retroattiva dei termini di prescrizione non permette la riapertura di un procedimento concluso con un decreto di abbandono già passato in giudicato (consid. 2.3).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 320 cpv. 4 e art. 323 cpv. 1 CPP