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Regesto

Immunità degli Stati; sequestro.
Art. 88 OG. Un privato ha veste per impugnare con il ricorso di diritto pubblico fondato sull'art. 84 cpv. 1 lett. a, c o d OG la decisione che rifiuta di sequestrare beni patrimoniali di proprietà di uno Stato estero per immunità di giurisdizione (consid. 1).
Immunità di giurisdizione e atti jure imperii.
Gli atti iure imperii o di sovranità si distinguono da quelli iure gestionis o di gestione non per il loro scopo, ma per la loro natura (consid. 2).
Nella specie il credito del ricorrente risulta da un atto di trasferimento coattivo di suo beni immobiliari allo Stato romeno; si tratta quindi di un atto di sovranità compiuto iure imperii in virtù del diritto pubblico straniero (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: Art. 88 OG