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Regesto

Dovere d'esame dell'ufficiale del registro fondiario (art. 18 e seg. ORF; DF concernente l'autorizzazione per l'acquisto di fondi da parte di persone all'estero.
1. Ammissibilità del ricorso all'autorità di vigilanza a'sensi dell'art. 104 ORF contro la decisione dell'ufficiale di eseguire un'iscrizione nel registro fondiario, fin tanto che la medesima non è ancora stata eseguita (consid. 2).
2. Di massima, l'ufficiale del registro non è tenuto a esaminare il rapporto giuridico, sul quale è fondata la domanda d'iscrizione; hatuttavia un siffatto particolare dovere quando si tratti di acquisti di fondi, effettuati da persone domiciliate all'estero e soggetti ad autorizzazione (consid. 3).
3. Un negozio giuridico concernente l'acquisto di un fondo e soggetto ad autorizzazione è nullo se l'autorità competente nega l'autorizzazione; non può costituire documento giustificativo per l'iscrizione nel registro fondiario (consid. 3).

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Referenzen

Artikel: art. 104 ORF