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Regesto

1. Art. 86 cp. 2 e 3 OG. Nel caso che il ricorrente, senza esserne obbligato, abbia esaurito le istanze cantonali, il ricorso didiritto pubblico deve essere interposto avantutto contro la decisione che ha statuito sul rimedio straordinario e non contro la decisione di merito dell'istanza precedente? Questione riservata (consid. 2).
2. L'art. 61 CF ha per oggetto non solo l'esecuzione, ma anche il riconoscimento delle sentenze di altri Cantoni; alle sentenze devono essere parificati la transazione e il riconoscimento fatto in giudizio, nonchè il ritiro dell'azione e la perenzione della stessa (consid. 3).
3. Ove occorra, i tribunali di un Cantone devono applicare d'ufficio il diritto di un altro Cantone (consid. 4 a).
4. Eccezioni contro il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze di altri Cantoni (consid. 5). In caso di dubbio, una convenzione di prorogazione del foro non esclude un'azione promossa al domicilio del convenuto (consid. 5 a).

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Referenzen

Artikel: Art. 86 cp